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Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 Capo VII - RADIOAMATORIArt. 134 1. L’attività di radioamatore consiste nell'espletamento di un servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica. 2. Al di fuori della sede dell’impianto l’attività di cui al comma 1 può essere svolta con apparato portatile anche su mezzo mobile, escluso quello aereo. 3. L’attività di radioamatore è disciplinata dalle norme di cui al presente Capo e dell’allegato n. 26. 4. E’ libera l’attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuita al servizio di radioamatore.
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