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Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259

Capo VII - RADIOAMATORI

Art. 134
Attività di radioamatore

1. L’attività di radioamatore consiste nell'espletamento di un servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica.

2. Al di fuori della sede dell’impianto l’attività di cui al comma 1 può essere svolta con apparato portatile anche su mezzo mobile, escluso quello aereo.

3. L’attività di radioamatore è disciplinata dalle norme di cui al presente Capo e dell’allegato n. 26.

4. E’ libera l’attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuita al servizio di radioamatore.


Ai sensi del Decreto Ministeriale 21 luglio 2005
sono unificate nell'unica patente di classe A e vengono rilasciate dagli Ispettorati territoriali a seguito del superamento degli esami da effettuarsi avanti a commissioni costituite presso gli uffici stessi ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 1214/66.Esse sono rilasciate in applicazione della raccomandazione CEPT TR 61-02 in base alla quale le Amministrazioni dei Paesi membri della CEPT o non membri che attuano la medesima raccomandazione rilasciano patenti "HAREC" (Harmonised Amateur Radio Examination Certificates"

 

... gli amministratori